Guida accompagnata: cosa si può fare a 17 anni
L’obiettivo della guida accompagnata non è altro che consentire ai minorenni di praticare la guida affiancati da un guidatore esperto. Questa particolare tipologia di guida ha dei requisiti e delle condizioni, così come dei costi piuttosto elevati. Il primo di questi è che il candidato deve aver già sostenuto e superato l’esame teorico per la patente A1, che è conseguibile a partire dai 16 anni e consente la conduzione dei motocicli fino a 125 cc di cilindrata e 15 CV. Successivamente, attraverso un modulo apposito, si fa richiesta alla Motorizzazione che richiederà tre versamenti. In questo modo vi verrà rilasciata una ricevuta di presentazione dell’istanza, che consentirà al minore di iscriversi al corso di formazione propedeutico alla guida. Questa ricevuta individua la naturale scadenza nel compimento dei 18 anni e nella scadenza della patente A1. In caso di rinnovo di quest’ultima, è possibile richiedere un duplicato aggiornato della ricevuta. Il minorenne sarà inserito nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e, nel caso commettesse una violazione che possa conseguire la sospensione o la revoca, il permesso di guida accompagnata sarà cancellato in maniera definitiva.
A questo punto, il candidato dovrà sostenere il corso di formazione, che prevede un minimo di 10 ore di guida. Le prove pratiche non possono durare più di 2 ore giornaliere e devono essere individuali. Il luogo di partenza e di arrivo deve sempre essere la sede del CIA (Centro Istruzione Automobilistico) o dell’autoscuola. L’istruttore di guida provvederà a certificare le lezioni attraverso un apposito libretto. Terminato il corso di formazione, l’autoscuola rilascerà gli originali del libretto delle lezioni di guida e l’attestato di frequenza. A ciascuna guida deve essere associato un foglio del libretto, inclusivo di firma dell’allievo e dell’istruttore.
Infine, come ultimo passaggio abbiamo la richiesta di autorizzazione provvisoria alla guida. A questo punto bisogna presentare i documenti rilasciati dall’autoscuola alla Motorizzazione, insieme ai nomi dell’accompagnatori, che non possono essere di più 3. La Motorizzazione provvederà al rilascio dell’autorizzazione provvisoria alla guida.
L’istruttore dell’autoscuola potrà continuare ad accompagnare il minore alla guida senza che si trovi nel modulo dell’accompagnatore, l’importante è che compaia nel registro di iscrizione. Per quanto concerne gli accompagnatori, devono essere titolari della patente B da almeno 10 anni, non avere più di 65 anni e non aver subito sospensioni della patente negli ultimi 5 anni. L’ultima condizione è che sia presente il contrassegno “GA” sulla parte anteriore e quella posteriore del veicolo guidato dal minore.
Quali sono gli argomenti del corso teorico?
Il corso teorico prevede lo studio di una serie di temi, ovvero uso del veicolo, comportamento nel traffico, guida di notte, guida su strade extraurbane e guida su autostrade. Più nello specifico, gli argomenti toccati sono: partenza, frenata, uso della frizione e del volante, retromarcia, inserimento e disinserimento delle marce, svolta a destra e sinistra, posizione nella carreggiata, comportamento negli incroci regolati e non da segnali stradali, circolazione in strade strette, precedenza, inversione di marcia, partenza in salita, circolazione in strade urbane strette e larghe, comportamento negli incroci regolati da semafori e segnaletica verticale, inserire la quinta marcia, superare la velocità di 50 km/h, circolare su strade extraurbane secondarie o di scorrimento, adeguare la velocità alla velocità, circolare su autostrade, extraurbane principali, effettuare immissione in corsia di accelerazione e altro ancora.
Quali sono i requisiti della guida accompagnata?
Una volta terminato il corso di formazione, si può finalmente iniziare a guidare. L’importante è che il soggetto accompagnatore sia uno di quelli indicati nell’autorizzazione della Motorizzazione, nella quale non se ne possono indicare più di tre. Non devono essere presenti altri passeggeri al di fuori dell’accompagnatore. Come abbiamo già accennato nei precedenti paragrafi, bisogna esporre la dicitura “GA” sul veicolo, di colore nero su sfondo giallo. Per quanto riguarda i veicoli guidabili, non devono avere una potenza maggiore di 95 CV o 70 kW, oltre che un rapporto peso potenza non maggiore di 75 CV o 55 kW per tonnellata, quindi le medesime limitazioni che investono i neopatentati. I minorenni alla guida, inoltre, non possono superare i 90 km/h nelle strade extraurbane e i 100 km/h nelle autostrade, dove si possono occupare esclusivamente le due corsie più vicine al lato destro della carreggiata.
Il Codice della Strada prevede una serie di sanzioni per chi non rispetta le regole e le condizioni che caratterizzano la guida accompagnata. Queste sanzioni non sono solo di natura pecuniaria, ma anche accessorie. Se l’accompagnatore presente in auto è una persona diversa da quelle autorizzate, viene comminata una multa di 82 euro e il fermo del veicolo per 30 giorni. La stessa pena vale per la mancata esposizione del contrassegno GA. In caso di superamento dei limiti di velocità previsti, si dovrà pagare 156 euro e sopportare il fermo dell’auto per 30 giorni. Infine, abbiamo il caso della guida senza accompagnatore, o con quest’ultimo non autorizzato o con patente revocata o sospesa. Si tratta del caso più grave, infatti prevede il versamento di 410 euro, il fermo del veicolo per 3 mesi e la revoca dell’autorizzazione.
Nell’ipotesi in cui il minore alla guida commetta una violazione che comporterebbe la sospensione o la revoca della patente, l’autorizzazione alla guida sarà revocata definitivamente.
Quanto costa la guida accompagnata?
Richiedere l’autorizzazione alla guida accompagnata ha dei costi fissi, ovvero una serie di versamenti che, solitamente, raggiungono un totale compreso tra 342,20 e 542,20 euro, di cui: 32 euro di versamento sul c/c 4028 della Motorizzazione, 10,20 euro di versamento sul c/c 9001 della Motorizzazione e dai 300 ai 500 euro di costo per le 10 guide presso l’autoscuola.