Passa al contenuto principale
Causa lavori di manutenzione attualmente la disponibilità di AutoScout24 è limitata. Questo riguarda in particolare funzioni quali i canali di contatto con i venditori, l’accesso o le modifiche ai veicoli in vendita.

Targa prova: cos’è, come funziona, chi può usarla

La targa prova è uno strumento fondamentale per permettere la circolazione di veicoli non immatricolati, ma non solo, dal 2021 infatti la targa prova può essere impiegata anche nei veicoli di seconda mano e già immatricolati.

La messa in strada dell’auto è regolamentata dal Ministero dei Trasporti, mediante l’attività intermediaria esercitata dagli Uffici Provinciali della Motorizzazione. L’autorizzazione alla circolazione di prova ha validità annuale. Per ottenere l’autorizzazione a circolare con un veicolo in prova è necessario seguire un iter burocratico particolare. La legge permette anche la possibilità di trasferire la targa prova da un veicolo all’altro, sempre insieme alla relativa autorizzazione. La targa dovrà essere sistemata sulla parte posteriore dell’auto e durante la circolazione dovrà essere coperta da un’apposita polizza di responsabilità civile verso terzi. Per scoprire tutti i dettagli e le informazioni sulla targa prova non vi resta che proseguire nella lettura del nostro articolo d’approfondimento.

Sommario

- Cos’è la targa prova e come funziona

- Targa di prova: chi può usarla e come avviene la messa in strada?

- Domande e risposte

Cos’è la targa prova e come funziona

Cos’è la targa di prova auto? È presto detto. La targa di prova altro non è che una targa utilizzabile per i veicoli che circolano in strada allo scopo di realizzare alcune particolari esigenze. Queste possono consistere in semplici prove tecniche o collaudi, dimostrazioni, trasferimenti, o ancora, per ragioni di allestimento o pubblicitarie. Di seguito sono disponibili tutte le informazioni utili a richiedere ed ottenere l’autorizzazione alla circolazione di prova.

Rilascio della targa prova

Il rilascio della targa prova auto viene disciplinato dall’articolo 1 dell’apposito regolamento, che stabilisce, senza possibilità di deroghe, che la targa prova può essere concessa mediante apposita richiesta: alle aziende costruttrici di veicoli a motore e rimorchi; ai concessionari, rappresentanti, agenti di vendita e commissionari legati alle aziende stesse; a tutti i commercianti autorizzati che trattano la cessione di tali veicoli all’utenza (indipendentemente dall’esistenza di uno specifico rapporto con le aziende costruttrici ed indipendentemente dalla tipologia di commercio esercitata, essendo possibile vendere le auto in questione anche prescindendo dal rapporto diretto con il cliente); a tutte quelle aziende che si occupano del trasferimento dei veicoli non ancora immatricolati da o verso le aree destinate allo stoccaggio, ma mai per spostamenti superiori a 100 km; agli enti pubblici e alle Università che effettuano sperimentazioni su vetture e mezzi di trasporto; alle aziende che realizzano telai e pneumatici; alle aziende impegnate nell’elaborazione di particolari dispositivi destinati all’equipaggiamento dei veicoli a motore, qualora l’applicazione di queste soluzioni meccaniche o tecnologiche imponga l’aggiornamento della carta di circolazione, come stabilito dall’articolo 236 del codice della strada; ai titolari, o a coloro che vengono autorizzati mediante apposita delega, delle officine di autoriparazione.

Targa di prova: chi può usarla e come avviene la messa in strada?

La messa in strada dell’auto è regolamentata dal Ministero dei Trasporti, mediante l’attività intermediaria esercitata dagli Uffici Provinciali della Motorizzazione. L’autorizzazione alla circolazione di prova ha validità annuale. Le vetture munite di regolare autorizzazione possono circolare sull’intero territorio nazionale, anche se non ancora carrozzate o in riparazione. Non esistono, inoltre, limiti di orari e di giorni: l’unico obbligo è quello relativo all’effettiva realizzazione degli scopi consentiti dalla legge, ovvero prove tecniche, costruttive, sperimentali, trasferimenti, dimostrazioni, allestimenti e pubblicità. Come stabilito dall’articolo 1, comma 4 del regolamento, ciascuna autorizzazione è valida per un solo veicolo e deve essere gelosamente custodita a bordo dello stesso. Inoltre, sulla vettura in questione dovrà essere fisicamente presente il titolare dell’autorizzazione o, in alternativa, un suo rappresentante regolarmente munito di delega: il soggetto in questione deve aver stretto un rapporto di collaborazione con il titolare dell’autorizzazione, dimostrato da apposita documentazione. Sulla vettura impegnata nella circolazione temporanea, possono salire anche eventuali dipendenti, impegnati in operazioni di prova, nel caso l’autorizzazione sia stata richiesta per scopi tecnici. Se, invece, l’autorizzazione dovesse riguardare la messa in strada di un’auto nuova, saranno ammessi a bordo anche gli eventuali acquirenti potenziali. La legge accorda anche la possibilità di trasferire la targa prova da un veicolo all’altro, sempre insieme alla relativa autorizzazione. La targa dovrà essere sistemata sulla parte posteriore dell’auto e durante la circolazione dovrà essere coperta da un’apposita polizza di responsabilità civile verso terzi.

Sanzioni previste dal codice della strada in assenza di autorizzazione alla circolazione di prova

L’articolo 98 del codice stradale prevede sanzioni pecuniarie per un importo che può variare dagli 84 € ai 335 € per i veicoli in circolazione di prova che non rispettano le direttive previste dalla legge. Tali sanzioni possono essere comminate nel caso in cui il veicolo sia stato adibito ad un uso differente da quanto previsto, o nel caso a bordo della vettura non sia presente il richiedente dell’autorizzazione o un suo dipendente regolarmente munito di delega. Inoltre, l’articolo 100 del codice della strada prevede sanzioni pecuniarie da 25 € a 99 € in caso di assenza della relativa targa durante la circolazione di prova.

Il costo della targa di prova

Per ottenere l’autorizzazione a circolare con un veicolo in prova è necessario seguire un iter burocratico particolare. Innanzitutto, per inoltrare la richiesta ed ottenere il rilascio della targa di prova saranno necessarie una copia della carta di identità fronte e retro ed una copia del codice fiscale fronte retro. Le fotocopie dovranno essere allegate al modello di attribuzione del codice fiscale (completo di indicazione del codice ateco 45.11.02) e alla copia della visura camerale del luogo in cui l’attività risulta attiva. Chi non dispone della visura camerale, in alternativa può consegnare un’autodichiarazione che attesti la registrazione alla camera di commercio, con l’indicazione del numero REA. Dopo aver reperito i documenti appena indicati, sarà possibile passare al secondo step, ovvero all’attestazione dei vari versamenti previsti dalla legge. Per effettuare i versamenti bisognerà impiegare i bollettini distribuiti presso gli uffici della motorizzazione. I versamenti che hanno un costo rispettivamente a 10,20 €, 32 € e 18,37 €. Una volta raccolti tutti i documenti necessari e le ricevute dei versamenti postali, sarà finalmente possibile presentare la domanda per il rilascio dell’autorizzazione alla circolazione di prova presso gli uffici della motorizzazione provinciale. Per presentare la richiesta, occorre compilare, fornendo tutte le informazioni richieste, il modello TT2119, che viene distribuito presso gli uffici della motorizzazione o che può essere scaricato in rete.

Dopo aver presentato il modulo corredato da tutti i documenti appena descritti, l’addetto allo sportello rilascerà la targa di prova su supporto cartaceo, insieme alla relativa autorizzazione. L’autorizzazione alla circolazione di prova ha validità annuale: trascorso un anno dal rilascio della targa, sarà necessario rinnovarla. Inoltre, occorre ricordare che l’autorizzazione è valida soltanto in Italia, San Marino, Austria e Germania. Non ha valore in tutti gli altri paesi Europei ed Extra Europei. Infine, è altrettanto importante ricordare che tale autorizzazione dovrà essere coperta da una polizza assicurativa RC. Per sottoscrivere una regolare assicurazione per la targa di prova è possibile rivolgersi ad una qualsiasi delle tante compagnie tradizionali, che provvederanno, ognuna secondo le proprie tariffe, a fornire i preventivi a chi mostra di essere in possesso di tutta la documentazione necessaria. In questo caso, non sarà possibile procedere sottoscrivendo un contratto assicurativo RC Auto normale, pertanto sarà necessario sottostare ad una tariffa apposita, dal costo variabile da una compagnia all’altra.

Sommario

Quanto costa la targa prova?

I versamenti hanno un costo rispettivamente a 10,20 €, 32 € e 18,37 €. Una volta raccolti tutti i documenti necessari e le ricevute dei versamenti postali, sarà finalmente possibile presentare la domanda per il rilascio dell’autorizzazione alla circolazione di prova presso gli uffici della motorizzazione provinciale.

Quali sanzioni targa prova?

L’articolo 98 del codice stradale prevede sanzioni pecuniarie per un importo che può variare dagli 84 € ai 335 € per i veicoli in circolazione di prova che non rispettano le direttive previste dalla legge.

Chi può salire su un’auto con targa prova?

Sulla vettura in questione dovrà essere fisicamente presente il titolare dell’autorizzazione o, in alternativa, un suo rappresentante regolarmente munito di delega.

Condividi l'articolo

Tutti gli articoli

Scrap Car collection

Rottamazione auto: incentivi, bonus e costi. Come non pagarla

Consigli · Burocrazia auto
parking-825371 1920

Disco orario: cos’è e come funziona

Consigli · Burocrazia auto
All car

Divieto di sorpasso: regole, segnale, multa

Consigli · Burocrazia auto
Mostra di più