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Focus: Amministrazione
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Contestare multa: come si fa e come con gli autovelox

Le multe sono un vero e proprio incubo per ogni guidatore, anche perché ne esistono di tantissime tipologie e possono arrivare a essere un salasso, fino a migliaia di euro.

Eppure, non sempre i verbali sono legittimi e a volte è possibile contestarli per evitare di pagare la relativa sanzione nel caso si ritenga di avere ragione. Vediamo qui di seguito come opporsi a una contravvenzione in modo corretto, così da provare a farla annullare e a non pagarla.

Sommario

Come si contesta una multa

Una multa da infrazione al Codice della strada è contestabile in due modi: con un ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto. In via preliminare, è necessaria un’approfondita analisi della contestazione: ci sono le ragioni reali e concrete per far annullare il verbale? Siete sicuri che l'errore sia stato di altri? Se la risposta è positiva, allora è possibile procedere per ottenere giustizia e fare archiviare la pratica.

La notifica della multa è immediata, con Polizia o Carabinieri che vi fermano per strada e vi consegnano la contravvenzione, o differita: il verbale vi viene spedito a casa entro 90 giorni dall’infrazione. Dalla notifica, avete 60 giorni per pagare. Se volete fare ricorso, non dovete pagare: il versamento equivale a un’ammissione di colpa e impedisce l’opposizione.

Ricorso al Giudice di Pace

Per opporvi al Giudice di Pace, dovete ricorrere entro 30 giorni dalla notifica: si sceglie, per legge, il magistrato competente per la zona dove si è verificata la presunta infrazione. Non quello della vostra città. Se abitate a Milano e l’infrazione è a Napoli, il Giudice sarà quello del capoluogo partenopeo. Prima, si paga una tassa allo Stato attorno a 43 euro (Contributo Unificato) come minimo per multe sotto 1.100 euro (l’importo sale per verbali molto pesanti con ritiro della patente).

Le modalità di pagamento del Contributo Unificato possono variare a seconda dell'ufficio del Giudice di Pace. Solitamente, con Modello F23, conto corrente postale intestato all'Ufficio del Giudice, sistemi di pagamento online.

Il ricorso è uno scritto, secondo un modello predisposto dagli uffici del Giudice di Pace, che va spedito o consegnato esclusivamente alla cancelleria del magistrato, con allegato copia del verbale che si contesta e la ricevuta del pagamento del Contributo Unificato. Alcuni uffici accettano anche la presentazione online tramite specifici portali del ministero della Giustizia.

Se non viene nominato un avvocato, il ricorrente dichiara nel ricorso la residenza o l’elezione di domicilio (presso un amico, un parente, il luogo di lavoro…) nel Comune dove ha sede il giudice al quale ci si rivolge. Se il ricorrente non è residente nel Comune sede dell’ufficio del Giudice, e non indica un domicilio in quel territorio, la cancelleria non effettuerà le comunicazioni relative alla procedura (data dell’udienza, esito del ricorso): quindi dovrà essere l’automobilista ad assumere queste informazioni presso la cancelleria.

Il ricorso deve contenere i dati personali (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale), i dati del veicolo (targa e modello), gli estremi del verbale: numero, data e ora dell'infrazione, luogo dell'infrazione, autorità che ha accertato la violazione.

I motivi del ricorso devono essere chiari: si possono allegare eventuali documenti a supporto delle tue argomentazioni (a esempio, fotografie, testimonianze, planimetrie). Fra l’altro, un errore nella targa: l’auto non è vostra.

Il Giudice di Pace esamina le prove presentate e ascolterà le argomentazioni delle parti. Se il cittadino vince, multa nulla; mentre se perde, multa confermata. Qualora il verbale prevedeva la perdita di punti-patente, andava comunicato alle Forze dell’ordine il nome del guidatore. In caso di vittoria, verbale nullo e nessun taglio di punti. In caso di sconfitta, sanzione da pagare e decurtazione di punteggio. E la tassa allo Stato di 43 euro? Restituita dal Comune soccombente se questo perde.

Si rammenti che il Giudice non ha tempistiche cui attenersi: le cancellerie sono così oberate di lavoro che servono mesi, se non un anno.

Ricorso al Prefetto

In alternativa, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale, si può presentare il ricorso al Prefetto della città dov’è avvenuta la presunta infrazione. Lo si presenta a mano direttamente presso l'ufficio del Prefetto competente. O tramite raccomandata con avviso di ricevimento: questa è la modalità più comune e consigliata perché fornisce una prova più forte della data di spedizione e ricezione del ricorso. L'indirizzo a cui inviare la raccomandata dovrebbe essere indicato sul verbale stesso. Solitamente è l'Ufficio Territoriale del Governo (UTG) della Provincia in cui è stata accertata la violazione. O tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), volendo.

Anche in questo caso, il ricorso deve contenere i dati personali e del veicolo e gli estremi del verbale. I motivi del ricorso devono essere chiari.

Il Prefetto esamina il tuo ricorso e gli eventuali documenti allegati, insieme alle controdeduzioni dell'organo accertatore. Ha 120 giorni dalla data di ricezione del ricorso per emettere una decisione. Se il Prefetto accoglie il ricorso, il verbale viene annullato. Ma occhio: se respinge il ricorso, viene notificata un'ordinanza-ingiunzione di pagamento, che è il doppio della multa originaria. Attenzione alla batosta quindi. In questo caso, o si paga la sanzione o si presenta ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione. Se il Prefetto non si pronuncia entro 120 giorni dalla ricezione del ricorso, questo si intende respinto (silenzio-rigetto): si hanno 30 giorni di tempo dalla scadenza dei 120 giorni per presentare ricorso al Giudice di Pace. Pertanto, questa via è da seguire se c’è la quasi certezza di vincere.

Qualora il verbale prevedeva la perdita di punti-patente, andava comunicato alle Forze dell’ordine il nome del guidatore. In caso di vittoria, verbale nullo e nessun taglio di punti; in caso di sconfitta, sanzione doppia da pagare e decurtazione di punteggio.

Contestare multa: autovelox

Ecco una delle multe più frequenti per gli 11.000 autovelox presenti in Italia che sanzionano l’eccesso di velocità. Dal 2024, però, le cose sono cambiate: la Cassazione ha confermato e ribadito che, se l’autovelox non è omologato, la multa viene annullata con ricorso a Giudice di Pace o Prefetto. Lo dice l’articolo 142 comma 6 del Codice della Strada: “Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate”. Ma manca il decreto di omologazione del ministero delle Imprese. I Comuni si difendono sostenendo che le circolari ministeriali dicano sia sufficiente l’approvazione dell’autovelox. Ma Codice della Strada (la legge, superiore alle circolari) e Cassazione sostengono sia necessaria l’omologazione. Morale: molti Comuni hanno spento gli autovelox. Altri li tengono accesi, ma spesso perdono i ricorsi davanti ai Giudici di Pace.

Per fare ricorso al Giudice di Pace, basarsi sull’ordinanza della Cassazione 10505/2024: omologazione e approvazione sono due procedimenti distinti e non equivalenti. L'omologazione è un procedimento molto più rigoroso, lungo, complesso, costoso che garantisce la precisione e la funzionalità dell'autovelox, mentre l’approvazione è un passaggio preliminare semplice ed economico.

FAQ

Una multa da infrazione al Codice della strada è contestabile in due modi: con un ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto. Ci si rivolge al primo se l’esito del ricorso è in bilico, al secondo se la vittoria è quasi certa: in caso di sconfitta, il Prefetto raddoppia la multa originaria.

Si sceglie, per legge, quello competente per la zona dove si è verificata la presunta infrazione. Non quello della vostra città. Se abitate a Milano e l’infrazione è a Napoli, si presenta ricorso a Napoli. Il ricorso deve contenere i dati personali e del veicolo e gli estremi del verbale, più i motivi della contestazione esposti in modo chiaro.

Si citano l’articolo 142 comma 6 del Codice della Strada e l’ordinanza della Cassazione 10505/2024: “Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate”. Siccome nessun autovelox è omologato, la multa è nulla.

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