Ricorso al Giudice di Pace
Per opporvi al Giudice di Pace, dovete ricorrere entro 30 giorni dalla notifica: si sceglie, per legge, il magistrato competente per la zona dove si è verificata la presunta infrazione. Non quello della vostra città. Se abitate a Milano e l’infrazione è a Napoli, il Giudice sarà quello del capoluogo partenopeo. Prima, si paga una tassa allo Stato attorno a 43 euro (Contributo Unificato) come minimo per multe sotto 1.100 euro (l’importo sale per verbali molto pesanti con ritiro della patente).
Le modalità di pagamento del Contributo Unificato possono variare a seconda dell'ufficio del Giudice di Pace. Solitamente, con Modello F23, conto corrente postale intestato all'Ufficio del Giudice, sistemi di pagamento online.
Il ricorso è uno scritto, secondo un modello predisposto dagli uffici del Giudice di Pace, che va spedito o consegnato esclusivamente alla cancelleria del magistrato, con allegato copia del verbale che si contesta e la ricevuta del pagamento del Contributo Unificato. Alcuni uffici accettano anche la presentazione online tramite specifici portali del ministero della Giustizia.
Se non viene nominato un avvocato, il ricorrente dichiara nel ricorso la residenza o l’elezione di domicilio (presso un amico, un parente, il luogo di lavoro…) nel Comune dove ha sede il giudice al quale ci si rivolge. Se il ricorrente non è residente nel Comune sede dell’ufficio del Giudice, e non indica un domicilio in quel territorio, la cancelleria non effettuerà le comunicazioni relative alla procedura (data dell’udienza, esito del ricorso): quindi dovrà essere l’automobilista ad assumere queste informazioni presso la cancelleria.
Il ricorso deve contenere i dati personali (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale), i dati del veicolo (targa e modello), gli estremi del verbale: numero, data e ora dell'infrazione, luogo dell'infrazione, autorità che ha accertato la violazione.
I motivi del ricorso devono essere chiari: si possono allegare eventuali documenti a supporto delle tue argomentazioni (a esempio, fotografie, testimonianze, planimetrie). Fra l’altro, un errore nella targa: l’auto non è vostra.
Il Giudice di Pace esamina le prove presentate e ascolterà le argomentazioni delle parti. Se il cittadino vince, multa nulla; mentre se perde, multa confermata. Qualora il verbale prevedeva la perdita di punti-patente, andava comunicato alle Forze dell’ordine il nome del guidatore. In caso di vittoria, verbale nullo e nessun taglio di punti. In caso di sconfitta, sanzione da pagare e decurtazione di punteggio. E la tassa allo Stato di 43 euro? Restituita dal Comune soccombente se questo perde.
Si rammenti che il Giudice non ha tempistiche cui attenersi: le cancellerie sono così oberate di lavoro che servono mesi, se non un anno.