Assicurazione passeggero: obbligatoria
Il nostro ordinamento prevede che il passeggero ha sempre il diritto a percepire un risarcimento, indipendentemente dal fatto che il passaggio sia avvenuto a titolo oneroso o gratuito. Pertanto, sia chi viene trasportato da un amico o un familiare, a mero titolo di amicizia, sia chi paga per essere accompagnato a una certa destinazione, che sia un cliente di un pullman privato o di un taxi, deve sempre e comunque essere indennizzato. Il vero interrogativo, a questo punto, è capire quale sia la personalità destinata a elargire il risarcimento, quindi il proprietario del veicolo, responsabile dell’incidente, o la sua compagnia assicurativa. Salvo determinati limiti, la legge prevede che l’assicurazione auto copra anche i danni riportati dai passeggeri, quindi quest’ultimi sono sempre assicurati. Pertanto, la società assicuratrice non potrà mai esonerarsi dal risarcimento di chi si trovava sul sedile posteriore o anteriore della vettura sinistrata, nel caso abbia riportato dei danni. Ovviamente, l’assicurazione andrà a ripagare gli eventuali danni fisici, patrimoniali e morali. Ciò significa che anche se il passeggero non ha subito alcuna lesione, ma uno dei suoi oggetti personali risulta danneggiato, la copertura assicurativa dovrà investire anche il valore di quest’ultimi.
Un’altra domanda piuttosto comune consiste nel capire se il passeggero ha sempre diritto al risarcimento, quindi solo quando si trova nell’auto responsabile del sinistro, oppure anche nel momento in cui il conducente della vettura in cui si trovava all’interno viene giudicato responsabile. Se la colpevolezza dell’incidente viene attribuita all’automobilista che conduceva l’automobile dove si trovava il passeggero, quest’ultimo avrà comunque il diritto a percepire un indennizzo. Ciò è dovuto al fatto che il trasportato, non avendo alcuna possibilità di interferire nella guida, non può essere responsabile delle infrazioni del Codice della Strada. In definitiva, il passeggero è sempre tutelato dall’assicurazione, indipendentemente dall’attribuzione delle ragioni e dalla responsabilità del sinistro. Tutto questo porta ad un’altra conseguenza, ovvero che il terzo trasportato, ancor prima che le compagnie assicurative determinino le cause dell’incidente, verrà subito risarcito. Questo diritto vale anche se la responsabilità del sinistro è imputabile a un comportamento sbagliato del guidatore, ma anche se l’autovettura con cui si verifica lo scontro non risulta coperta da polizza. Nell’ipotesi in cui l’auto su cui viaggiava il passeggero vittima dell’incidente non risultava assicurata, egli potrà accedere ad un indennizzo solamente attraverso il Fondo Garanzie Vittime della Strada.
Considerando che il terzo trasportato ha sempre il diritto ad ottenere un indennizzo, a prescindere dalla colpevolezza o meno del guidatore, la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata alla compagnia assicurativa della vettura con cui era stata sottoscritta la polizza al momento dell’incidente. La società non potrà in alcun modo respingere questa richiesta, a meno che non venga comprovata l’assenza del richiedente all’interno del veicolo incidentato. D’altronde, il terzo incidentato, per far valere le proprie ragioni, non dovrà solamente dimostrare le lesioni personali subite, ma anche che queste siano state causate dal sinistro.
Per far sì che questo compito risulti agevolato, le forze dell’ordine giungono sempre sul luogo dell’avvenimento per redigere il verbale, soprattutto se sono presenti dei feriti. All’interno del verbale sono rinvenibili le generalità del conducente e dei passeggeri, così che costituisca una prova della loro presenza, dato che parliamo di un atto pubblico che non può essere contestato in alcun modo dall’assicurazione.
Vediamo adesso il caso in cui il passeggero non ha diritto ad essere risarcito. Egli deve anzitutto allacciare la cintura di sicurezza. Pertanto, se dovessero essere riscontrati dei danni provocati da questo comportamento negligente, che non si sarebbero verificati nel caso avesse adottato la precauzione di allacciare la cintura di sicurezza, la compagnia assicuratrice potrebbe negare il risarcimento. La stessa situazione si avrebbe nell’ipotesi in cui il passeggero abbia acconsentito il rischio, ovvero quando è salito a bordo dinanzi a un conducente ubriaco in modo evidente, oppure nel corso di una gara di velocità, che è assolutamente vietata per legge. Per quanto riguarda il caso del conducente ubriaco, la Corte di Cassazione si è pronunciata diversamente, ritenendo che il passeggero ha diritto al risarcimento anche qualora avesse accettato il passaggio da parte di una persona che ha assunto alcol prima di mettersi alla guida. In tal senso, esistono le polizze con limitazione di responsabilità al solo conducente. Con un’assicurazione del genere, anche se dovesse trovarsi un passeggero all’interno dell’auto, l’assicurazione andrà comunque a risarcirla se si verifica un sinistro stradale, ma potrebbe rivalersi, successivamente, nei confronti del proprio soggetto assicurato, al fine di recuperare le somme spese.